Login failed for user 'MSSql11793'.Login failed for user 'MSSql11793'.Login failed for user 'MSSql11793'.Login failed for user 'MSSql11793'.Login failed for user 'MSSql11793'.Login failed for user 'MSSql11793'.Login failed for user 'MSSql11793'.Login failed for user 'MSSql11793'.Login failed for user 'MSSql11793'.
Sabato, 10/06/2023
Home Page
Iscrivi la tua struttura

Contattaci
Come aprire un B&B nelle Marche, Legge Bed and Breakfast Marche

Guide turistiche
Sauro Mariani - Ancona
[dettagli] - [mappa]

 

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 14-02-2000

REGIONE MARCHE

Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 12 agosto 1994, n. 31 sulle strutture extraalberghiere

e 14 luglio 1997, n. 41 sull'attività di organizzazione ed intermediazione di

viaggi e turismo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

N. 19

del 24 febbraio 2000

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Commissario del Governo ha apposto il visto;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 12 agosto 1994, n. 31)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 31/1994 è così modificato:

"1. Sono country houses i fabbricati, siti in campagna o nei borghi

rurali, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non

comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici

originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti

con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di

ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative.".

ARTICOLO 2

(Integrazioni all'articolo 9 della l.r. 31/1994)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 31/1994 è aggiunto il seguente

articolo:

"Art. 9 bis (Offerta del servizio di alloggio e prima colazione,

camera e colazione - Bed and Breakfast)

1. Per valorizzare nuove forme di offerta turistica finalizzate

all'accoglienza e all'ospitalità dei turisti in ambiente familiare,

coloro i quali offrono il servizio di alloggio e prima colazione con

carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono

tenuti a richiedere al Comune l'autorizzazione amministrativa prevista

all'articolo 13, ma devono, comunque, inoltrare al Comune competente

per territorio denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed

integrazioni, comunicando il periodo di non attività.

2. I locali da destinare all'attività di cui al comma 1 debbono

possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso

abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti

tecnici, strutturali e funzionali minimi così come indicati

nell'allegata tabella A. I requisiti sono modificati o integrati con

deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione

consiliare.

3. L'attività di cui al comma 1, può essere esercitata in non più di

tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata

ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta

giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale

organizzazione familiare.

4. Il Comune provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della

verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività. Redige apposito

elenco dandone comunicazione alla Provincia, alla Regione e alla APTR.

5. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 devono

assicurare il servizio di prima colazione utilizzando almeno il 70 per

cento dei prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o

acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione.

6. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1, sono obbligati

a denunciare, mediante trasmissione di apposito modello regionale

fornito dal Comune, l'arrivo e la presenza di ciascun ospite, oltre

che all'autorità di pubblica sicurezza, anche all'ufficio di

informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 20 della

l.r. 6 agosto 1997, n. 53 competente per territorio, entro il giorno

10 del mese successivo. Sono altresì obbligati a presentare, entro il

1° ottobre di ogni anno, al Comune competente per territorio, i prezzi

praticati ed il periodo dell'attività esercitata nell'anno successivo.

7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio

di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta,

per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel

medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di

residenza nel comune in cui viene svolta l'attività purché i locali

siano ubicati a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione

in cui si dimora.

8. L'esercizio dell'attività di "Bed and Breakfast" non necessita di

iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il

commercio.".

ARTICOLO 3

(Integrazioni all'articolo 24 della l.r. 31/1994)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 31/ 1994 è aggiunto il

seguente comma:

"1 bis. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 9 bis senza

aver inoltrato la denuncia prevista al comma 1 del medesimo articolo,

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da

lire 200.000 a lire 600.000.".

ARTICOLO 4

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 14 luglio 1997, n. 41)

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 41/1997 è sostituito dal

seguente:

"5. L'apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da

parte di agenzie con sede principale in altre regioni, deve essere

comunicata al Comune nel cui territorio si intendono ubicare i

relativi locali, indicando:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggi principale e gli estremi

del provvedimento di autorizzazione;

b) l'ubicazione dei locali di esercizio;

c) le generalità del titolare e, se trattasi di società, la sua esatta

denominazione e ragione sociale, nonché le generalità del legale

rappresentante della stessa;

d) le generalità del direttore tecnico dell'agenzia principale e del

responsabile o referente della filiale, succursale o punto

informativo;

e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella regione in

cui ha sede l'agenzia principale nonché, qualora tale importo fosse

inferiore a quello stabilito dal comma 1 dell'articolo 14, gli estremi

della fidejussione in favore del Comune nel cui territorio viene

aperta la filiale o succursale, di importo pari alla differenza tra i

valori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 14,

determinati sulla base delle caratteristiche dell'agenzia e l'importo

del deposito cauzionale già versato.".

ARTICOLO 5

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 41/1997)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 41/1997 è

sostituita dalla seguente:

"f) l'esatta indicazione delle attività che si intende esercitare con

riferimento agli articoli 3 e 4.".

ARTICOLO 6

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 41/1997)

1. Il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 41/1997, è sostituito dal

seguente:

"5. Ai componenti della Commissione anche se dipendenti regionali e al

segretario spettano, per ogni seduta effettuata ai sensi e per gli

effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 4727 del 28

dicembre 1994 e successive modificazioni e in caso di missione, i

compensi fissati dalla Regione nei limiti previsti dalla l.r. 2 agosto

1984, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni.".

Come aprire un B&B nelle Marche, Legge Bed and Breakfast Marche

Realizzazione Siti Web Puglia, Realizzare siti web provincia lecce, realizzazione sito web salento